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INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO L'indennità di accompagnamento è un sostegno economico statale che può essere erogato alle persone riconosciute totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che non possono compiere gli atti quotidiani della vita o non possono deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, che hanno bisogno di assistenza continuativa e non siano ricoverati gratuitamente presso strutture pubbliche per più di un mese.
L'importo dell'indennità di accompagnamento, pari a 443,83 euro mensili per l'anno 2006, è erogato per 12 mensilità e viene aggiornato ogni anno dal Ministero dell'Interno. L'indennità non è cumulabile con altre indennità analoghe, non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso di ricovero a pagamento in strutture residenziali. Inoltre la recente sentenza n. 1268/05, la Corte di Cassazione ha ulteriormente disposto che "l'indennità di accompagnamento, prevista quale misura assistenziale diretta anche a sostenere il nucleo familiare, va riconosciuta a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti". Per ottenere l'indennità di accompagnamento occorre presentare apposita istanza presso l'Ufficio Invalidi Civili della ASL di appartenenza, insieme alla domanda di riconoscimento dell'invalidità civile ". E' opportuno che alla domanda sia allegata una nota con la quale si richiede, in base all'art. 52 comma 2° della legge 17 maggio 1999 n. 144, la presenza di uno specialista geriatra alle operazioni della commissione medico-legale. In ogni caso occorre allegare il certificato di residenza e un certificato del medico di base che attesti la natura delle infermità invalidanti e sottolinei esplicitamente:
. la necessità di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani della vita. . Deve essere anche prodotto un certificato specialistico della struttura pubblica sulla patologia emergente con la diagnosi al momento della domanda. . La domanda deve inoltre specificare eventuali esiti di esami clinici ed una dettagliata descrizione degli effetti della malattia sul comportamento. 1.Riconoscimento sanitario di invalidità totale (100%), con dichiarazione esplicita di:
. necessità di assistenza continuativa per il compimento degli atti quotidiani della vita. 2.Assenza di analoghe indennità concesse per invalidità di guerra, servizio o lavoro; LEGGE 104/92
La domanda deve essere presentata all'INPS di appartenenza, alla domanda deve essere allegata |
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