INVALIDITA' CIVILE

Definizione

E' la condizione in cui si trova il cittadino riconosciuto invalido civile.
Secondo l'art. 2 della Legge 30 marzo 1971 n.118, modificata dal decreto legislativo 509/88, ai soli fini dell'assistenza socio sanitaria e della concessione della indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Le minorazioni, ai fini della considerazione dell'invalidità civile, comprendono gli esiti permanenti delle infermità fisiche o psichiche e sensoriali che comportano danno funzionale permanente. Questo concetto introdotto, con l'art.1 del D.Lgs. 509/88, ha determinato quindi come base valutativa la compromissione funzionale.
E' necessario che l'invalidità venga accertata e riconosciuta dagli organi pubblici all'uopo preposti affinché l'invalido possa usufruire dei benefici economici e di altra natura previsti dalla legge.


Come ottenere il riconoscimento della invalidità

Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Invalidi Civili della ASL di appartenenza, mediante la compilazione di appositi moduli rilasciati da detto ufficio. Alla domanda occorre allegare fotocopia del codice fiscale e certificato medico comprovante la natura delle infermità invalidanti.
Entro tre mesi la Commissione medica della ASL, con lettera raccomandata, deve convocare la persona richiedente per una visita di accertamento sanitario, che deve effettuarsi entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se la visita non viene fissata nel termine di tre mesi previsto, l'interessato può presentare una "diffida a provvedere", in carta semplice, all'Assessore alla Sanità della Regione territorialmente competente, il quale fisserà la data della visita, che sarà in ogni caso effettuata dalla Commissione medica della ASL di appartenenza, entro il termine complessivo dei nove mesi dalla data di presentazione della domanda.
Se la visita non viene fissata, l'interessato potrà rivolgersi al giudice amministrativo.


La visita

Durante la visita è importante portare con sé tutta la documentazione sanitaria a disposizione (cartelle cliniche, ricoveri, esami etc.).
E' inoltre consentito dalla legge la presenza del medico curante o di uno specialista di fiducia del malato, specialmente nel caso di patologie che influenzano il sistema cognitivo, in quanto la commissione può avere difficoltà a riscontrare gli effetti invalidanti nella loro piena gravità.
E' di fondamentale importanza, (come ad esempio nella malattia di Alzheimer), che alla domanda sia allegata una valutazione della malattia da parte di un Centro Esperto.
La Commissione medica può accertare o escludere lo stato di invalidità o accertarlo in una percentuale inferiore a quella pretesa dalla persona richiedente.
Se l'esito è positivo, il verbale viene trasmesso alla "commissione medica periferica" per la verifica e se anche tale giudizio è positivo ovvero se trascorrono 60 giorni senza avere risposta, può essere avviata la procedura per la concessione dei benefici previsti in base al grado di invalidità accertato.
Se invece il giudizio è negativo, la Commissione fissa una nuova visita che, a sua volta, può concludersi con una valutazione ancora negativa o con una valutazione positiva, nel qual caso ha inizio la fase concessionaria.
Se l'esito sia della prima che detta seconda visita è negativo, l'interessato può presentare ricorso al Ministero del Tesoro.
Trascorsi 180 giorni dalla presentazione del ricorso senza alcuna decisione, il ricorso si intende rigettato; il soggetto può rivolgersi alla magistratura.


Effetti del il riconoscimento della invalidità

Ottenuto il riconoscimento sanitario di invalidità civile, il soggetto può presentare all'ASL la richiesta per ricevere i benefici economici previsti.
La ASL inoltra la richiesta alla Prefettura, la quale richiede all'interessato la presentazione di alcuni documenti, necessari per la prosecuzione della pratica.
I benefici economici sono:

A.Assegno mensile di assistenza, nel caso di età inferiore ai 65 anni, di invalidità parziale superiore al 74% e di reddito inferiore ai limiti prescritti;

B.Pensione di inabilità, nel caso di età inferiore ai 65 anni, di invalidità al 100% e di reddito inferiore ai limiti prescritti;

C.Indennità di accompagnamento.

Per coloro che hanno superato i 65 anni (vedi Indennità di accompagnamento) i benefici di cui alle lettere
A e B si tramutano in pensione sociale INPS e, in tale caso, viene riconosciuto soltanto il diritto all'indennità di accompagnamento.

Aggravamento

Nel caso di riconoscimento parziale di invalidità, si può presentare la domanda di aggravamento che deve essere corredata da:

. Certificato del medico di base;
. Copia del verbale della precedente invalidità;
. Certificazione di uno specialista di una struttura pubblica per la patologia che si è aggravata.

In caso di riconoscimento dell'aggravamento si ha diritto all'aggiornamento dell'indennità di accompagnamento.

L'aggravamento è da preferirsi al ricorso a causa dei tempi, nel complesso, più brevi.

IMPORTANTE: Le procedure dovono essere accuratamente controllate dai servizi sociali del municipio di appartenenza.
 
 
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