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Statuto

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE

Art. 1
E' costituita un'Associazione di volontariato denominata "Alzheimer Uniti Roma ", avente natura di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ( ONLUS ). L'Associazione è apolitica e aconfessionale. Non è prevista la creazione di sezioni. L'Associazione cura la propria eventuale articolazione sul proprio territorio, o in territori limitrofi nei quali non operino altre associazioni Alzheimer Uniti, mediante Gruppi Operativi e ne assicura uniformità e congruenza di azione.

Art. 2
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti dei soggetti affetti da malattia di Alzheimer e patologie affini e dei loro familiari. A titolo meramente esemplificativo l'associazione si propone:

1) la realizzazione di interventi finalizzati al sostegno delle persone affette dalla malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate, e dei loro familiari proponendosi come punto di riferimento e di aggregazione;
2) l'assistenza di malati e loro familiari nei rapporti con presidi sanitari, enti pubblici;
3) la sensibilizzazione intorno alle peculiari problematiche che la malattia di Alzheimer solleva e al sostegno dei pazienti e delle loro famiglie;
4) la proposizione e il sostegno di modelli di attenzione integrale nei confronti di una malattia che si appresta a divenire una delle principali cause di invalidità;
5) la predisposizione di forme specifiche di assistenza per i malati ed i familiari;
6) lo studio e l'incentivazione alla costituzione di centri di assistenza;
7) la formazione di personale specializzato anche attraverso l'organizzazione di convegni e corsi di studi;
8) l'intervento presso le forze politiche e sindacali e presso le amministrazioni pubbliche al fine di promuovere il diritto alla salute e alla qualità della vita e la tutela giuridica del malato e dei familiari;
9) la promozione del ruolo informativo dei malati e dei loro familiari per l'acquisizione di dati statistici di rilevanza sociale e sanitaria;
10) il potenziamento, anche in coordinamento con altre organizzazioni italiane e straniere che perseguono analoghe finalità, della ricerca inerente gli aspetti etiopatogenetici, terapeutici, assistenziali e sociali della malattia di Alzheimer, e sindromi demenziali correlate.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle connesse, accessorie o integrative.
L'Associazione può collaborare con associazioni o altre realtà non lucrative per la valorizzazione sinergica delle comuni esperienze umane e scientifiche.

Art 3
L'Associazione ha sede legale in Roma, via Poerio n. 100.


PATRIMONIO E RENDICONTO

Art. 4
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1) le quote associative determinate annualmente con delibera del Consiglio;
2) gli ulteriori contributi annuali deliberati dal Consiglio a fronte di specifiche iniziative o esigenze;
3) i fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
4) qualunque ulteriore provento che comunque pervenga all'Associazione.

Art. 5
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Utili ed eventuali avanzi di gestione non potranno essere distribuiti, neppure indirettamente, e potranno essere utilizzati esclusivamente per il perseguimento della finalità istituzionali e delle attività connesse. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto di esercizio, che deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea dei Soci insieme al bilancio preventivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

 

I SOCI

Art. 6
Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche ed enti che ne condividano le finalità e che si impegnino al perseguimento delle stesse. L'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 7
Ciascun socio è tenuto al versamento di una quota associativa annuale stabilita, unitamente alle modalità di corresponsione, dal Consiglio. La quota è intrasmissibile.

Art. 8
La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel registro dei Soci dell'Associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione ed hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello statuto e del regolamento e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa. I soci non possono vantare alcun diritto patrimoniale nei confronti dell'Associazione.

Art. 9
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio recante la dichiarazione di condivisione delle finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne Statuto e Regolamento. L'accoglimento della domanda potrà essere contestato dal 30% dei Soci. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri; sulla contestazione decide l'Assemblea dei Soci a maggioranza dei presenti.

Art. 10
I Soci sono tali e possono esercitare i loro diritti solo se in regola con il versamento della quota associativa.

Art. 11
La qualità di socio si perde per:

a) decesso/estinzione;
b) recesso;
c) esclusione.
Il recesso ha effetto immediato salvo la collaborazione al completamento di iniziative in cui il socio recedendo sia coinvolto.

L'esclusione viene deliberata nel caso di:

1) comportamento in contrasto con gli scopi e le politiche dall'Associazione;
2) comportamento pregiudizievole della onorabilità dell'Associazione;
3) indebita rivelazione di notizie riservate;
4) mancato versamento della quota associativa e degli altri contributi previsti ai sensi del presente Statuto o del Regolamento;
5) gravi motivi oggettivi.
L'esclusione viene deliberata dal Consiglio assunto il parere del Collegio dei Probiviri, se nominato. La delibera di esclusione ha efficacia immediata.
L'escluso, qualora non condivida le ragioni dell'esclusione, potrà adire l'Assemblea entro 30 gg. dalla conoscenza della delibera di esclusione per chiederne la revoca. In tal caso la delibera di esclusione rimarrà sospesa fino al pronunciamento dell'Assemblea.

 

ORGANI ASSOCIATIVI

Art. 12
Gli organi dell'Associazione sono:

1) l'Assemblea;
2) il Consiglio;
3) il Presidente;
4) il Vice Presidente;
5) la Giunta;
6) il Collegio dei Probiviri, se nominato;
7) il Collegio dei Revisori, se nominato.

Art. 13
L'Assemblea dei Soci è costituita:

- da tutti i soci persone fisiche;
- da tutti i soci persone giuridiche. La partecipazione alle attività assembleari dei soci diversi dalle persone fisiche sarà definita caso per caso dal Consiglio all'atto dell'iscrizione nel libro dei Soci dell'Associazione nel nuovo socio-ente.

Art. 14
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio dell'anno precedente e del bilancio preventivo per l'anno in corso nonché nei casi stabiliti dallo Statuto, ogni volta che sia ritenuto opportuno ovvero sia richiesto dal Consiglio o da almeno il 30% dei membri dell'Assemblea.

Art. 15
La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi con le modalità che saranno definite dal Regolamento.
Della convocazione si dà comunque avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 30 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, mediante affissione all'albo della sede, del relativo verbale.

Art. 16
Il Presidente fissa la data e l'ordine del giorno dell'Assemblea.
L'Assemblea è valida in prima convocazione se vi partecipa il 30% degli aventi diritto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera validamente indipendentemente dal numero dei presenti.

Art. 17
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei voti dei presenti.
Per le delibere aventi ad oggetto modifiche statutarie è necessario il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.
Per le delibere aventi ad oggetto l'esclusione di un socio è necessario il voto favorevole di almeno il 60% dei presenti.

Art. 18
L'Assemblea:

1) elegge ogni tre anni il Consiglio Direttivo ed eventualmente il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Revisori;
2) approva il programma annuale di attività predisposto dal Consiglio Direttivo;
3) delibera le modifiche statutarie, il regolamento e le sue modifiche;
4) approva rendiconto consuntivo e bilancio preventivo e approva la relazione del Consiglio relativa all'esercizio precedente;
5)delibera in merito alla opposizione del socio escluso;
6) delibera in merito alla proposta del Consiglio riguardante l'esclusione di un consigliere;
7) autorizza o ratifica gli atti del Consiglio su questioni non previste da statuto o regolamento;
8) delibera su ogni argomento sottoposto dal Consiglio.
Tutte le votazioni dell'Assemblea sono a scrutinio palese.
All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un Presidente, un segretario e due scrutatori che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 19
Il Consiglio si compone di undici membri eletti dall'Assemblea dei Soci con le modalità specificate nel Regolamento e rimane in carica tre anni. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del suo Presidente e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta, con specificazione degli argomenti di cui si chiede la trattazione, da almeno un terzo dei Consiglieri.

Art. 20
L'avviso di convocazione deve essere recapitato, anche a mezzo telegramma o via fax o via posta elettronica, ai Consiglieri almeno 15 giorni prima unitamente all'ordine del giorno; il termine è ridotto a 5 giorni in caso di urgenza.
Le sedute del Consiglio sono validamente costituite, in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei Consiglieri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
Tutte le votazioni del Consiglio sono a scrutinio palese.

Art. 21
La decadenza dalla carica di consigliere può avvenire per:

1) perdita da parte del consigliere della qualità di socio dell'Associazione;
2) dimissioni;
3) esclusione per gravi motivi proposta dal Consiglio Direttivo, sentito il parere del Collegio dei Probiviri, se costituito, e deliberata dall'Assemblea;
4) assenza ingiustificata da almeno 4 riunioni consecutive; in questo caso la domanda di dichiarazione di decadenza deve essere proposta da almeno tre consiglieri e deve essere deliberata dal Consiglio.

Art. 22
Il Consiglio elegge tra i consiglieri il proprio Presidente, che ricopre altresì la carica di Presidente dell'Associazione, un Vicepresidente, un Tesoriere, un Segretario e la Giunta Esecutiva.
Al Consiglio sono attribuiti tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione che non siano di competenza dell'Assemblea.
Il Consiglio compie tutti gli atti ritenuti opportuni per il perseguimento delle finalità dell'Associazione, in particolare:

1) formula il programma generale di attività annuale;
2) cura l'attuazione del programma annuale e adotta tutte le delibere necessarie a tal fine;
3) predispone il rendiconto consuntivo e il bilancio preventivo che rimette, unitamente alla relazione sulla gestione e alla relazione del Collegio Sindacale, se costituito, all'approvazione dell'Assemblea;
4) delibera contribuzioni straordinarie per il finanziamento di determinate specifiche attività;
5) delibera l'esclusione del socio;
6) delibera sulla presenza in giudizio dell'Associazione.
Il Consiglio può delegare a singoli Consiglieri specifici poteri per la realizzazione di determinate operazioni o iniziative.

Art. 23
Il Presidente:

1) ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la firma sociale, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo;
2) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e vigila affinché siano rispettate le norme statutarie;
3) sovrintende all'attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli organi sociali;
4) in caso di effettiva e documentata urgenza può esercitare i poteri del Consiglio riferendo allo stesso tempestivamente e in ogni caso nella riunione immediatamente successiva convocando con urgenza la Giunta Esecutiva.

Art. 24
In caso di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente al quale spetteranno gli stessi poteri e doveri del Presidente e che ricoprirà tale ruolo fino al rientro nelle proprie funzioni del Presidente stesso.

Art. 25

La Giunta Esecutiva è costituita dal Presidente e da un numero di consiglieri determinato dal Consiglio.
La Giunta Esecutiva è presieduta dal Presidente e si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.
Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti; le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza relativa.

Art. 26
La Giunta Esecutiva:

1) attua le delibere del Consiglio Direttivo;
2) elabora le proposte da sottoporre al Consiglio Direttivo;
3) in caso di urgenza adotta tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti a ratifica da parte del Consiglio Direttivo nella sua riunione immediatamente successiva.
La convocazione avviene mediante avviso contenente l'ordine del giorno, da comunicarsi con le modalità definite dal Regolamento.

Art. 27
Il Collegio dei Probiviri, se nominato, è costituito da un Presidente, da due componenti effettivi e da due componenti supplenti.
La carica di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.
I membri del Collegio restano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.
Il parere del Collegio dovrà essere sempre motivato, non avrà potere vincolante ma elevato valore morale.

Art. 28
Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto da tre soci eletti dall'Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo.
Il Collegio verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità. Redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 29
Le prestazioni effettuate dai soci in relazione all'attività dell'Associazione e tutte le cariche elettive sono a titolo gratuito ma può essere riconosciuto un rimborso spese secondo modalità e nella misura stabilite dal Consiglio Direttivo.

 

NORME FINALI

Art. 30

Cause di scioglimento dell'Associazione sono:

1) continuata inattività dell'Assemblea;
2) continuata inattività del Consiglio qualora l'Assemblea non adotti gli opportuni provvedimenti.
Lo scioglimento è deliberato dall'Assemblea, che nomina un liquidatore determinandone i poteri e dispone la devoluzione del patrimonio obbligatoriamente ad altre associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.
E' escluso qualsiasi rimborso ai soci.

Art. 31
Per quanto non specificamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al Regolamento, al Codice Civile e alle leggi speciali in materia.

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